Avvertenza: da leggere lentamente, da consumarsi con cura e da rispolverare quando serve.

Passo I.

Vedere lo Statuto: articolo 58, dicono loro. Che riguarda tutti gli organi amministrativi e statutari d’ateneo, escluso i Consigli di Corso di Studi. All’articolo 35, comma 2 la conferma di quanto appena detto. Cito testualmente:

2. - Il Consiglio didattico di Corso di Studio è nominato dal Consiglio di Facoltà secondo le modalità previste dal Regolamento didattico di Ateneo che ne disciplina anche la composizione e le modalità di funzionamento.

Passo II.

Vedere il Regolamento Didattico d’Ateneo. Andate all’articolo 7, comma 3 e leggerete che:

3. I Corsi di Studio sono retti da un Consiglio didattico di Corso di Studio costituito da una rappresentanza di Professori di prima e seconda fascia, di Ricercatori e di Studenti. I Regolamenti Didattici di Facoltà stabiliscono la composizione numerica, la durata della carica e le modalità di elezione.
Qualora previsto dal Regolamento Didattico di Facoltà, più corsi di studio possono essere retti da un solo Consiglio.

Passo III.

Consultare il Regolamento Elettorale di Facoltà: in data 30 aprile 2008, il Senato Accademico ha deliberato il Regolamento Elettorale di Facoltà, modificato rispetto a quello precedente per la sola modalità d’elezione (da maggioritario a proporzionale), che vigeva dal 13 novembre 2001. Entrambi i regolamenti, all’articolo 3 (“Rappresentanti da eleggere”), riportano:

[...]I rappresentanti degli studenti durano in carica due anni e sono rieleggibili una sola volta.[...]

Passo IV.

Andare davanti al volantino di Lista Aperta, che mi consiglia di imparare a leggere e che mi dà del falso, e farmi grasse risate. Poi, voltato l’angolo, alzare le mani al cielo e chiedersi “Ma perché vi devo sempre spiegare tutto io?”.

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